Commento alla sentenza del TAR della Puglia
sull'esclusione dei medici obiettori dai bandi di concorso

Come gia accennato sul numero di Vita Nuova della scorsa settimana, il TAR della Puglia, con la sentenza n. 3477 del 14 settembre ha annullato la delibera della Giunta regionale della Puglia n.753 del 15 marzo 2010 che sanciva di fatto l’esclusione degli obiettori di coscienza dai bandi per i consultori.

Inizialmente la sentenza è stata accolta con favore negli ambienti “pro-life” e cattolici. Apprezzamento per la sentenza è stato espresso, ad esempio, dal presidente del Movimento per la Vita Carlo Casini che ha affermato che “la sentenza può costituire un punto di partenza per quella riforma a livello nazionale e regionale dei consultori familiari, da tempo proposta dal Movimento per la Vita, che riporti questi organismi alla loro funzione: la protezione del diritto alla vita dei nascituri mediante il consiglio e l’aiuto orientati univocamente verso la prosecuzione della gravidanza”.


Dopo attenta rilettura della sentenza, però, è emersa una certa critica alla sentenza perché lascia aperta la possibilità ad interpretazioni che mettono in dubbio il ruolo e la libertà di azione dell’obiettore.


Fra chi esprime alcune perplessità c’è il ginecologo Nicola Natale che in una nota afferma che la sentenza, da un lato annulla i provvedimenti della Giunta regionale pugliese riconoscendoli discriminatori, dall’altro sembra negare la possibilità all’espletamento dell’obiezione da parte di un medico operante in un consultorio posto che nei consultori non si eseguono materialmente aborti. Nel testo della sentenza, ad esempio, si legge che: "...ne consegue che anche il medico obiettore legittimamente inserito nella struttura del Consultorio è comunque tenuto all'espletamento di quelle attività istruttorie e consultive (come ad esempio il rilascio del documento attestante lo stato di gravidanza di cui all'art.5)”. Il dott. Natale fa notare che “Firmare un certificato di aborto non è un atto puramente formale.”


Alcuni giuristi cattolici ancora giungono alla conclusione che la sentenza sia “luciferina” perché dice: "Vuoi lavorare nei Consultori? Benissimo, ne hai diritto, ma lì devi - devi! - partecipare alla procedura che porterà all'aborto, magari limitandoti a firmare il certificato necessario per poter abortire".


Anche il rifiuto da parte dei medici obiettori operanti nei consultori di effettuare altre azioni ad effetto potenzialmente o palesemente abortivo quali, ad esempio, la prescrizione della “pillola del giorno dopo” o l’inserimento degli “IUD” (spirale) sono messe in dubbio nella sentenza. Se interpretata in un certo modo la sentenza sembrerebbe togliere ogni possibilità al medico obiettore di rifiutarsi di svolgere queste azioni.


Nella sua nota il dott. Natale afferma: “Credo che quanto accaduto sia un motivo in più dunque per chiederci che significato oggi abbia la nostra obiezione, a che cosa sia stata ridotta, che cosa siamo costretti a fare nei nostri reparti, pur essendo obiettori.”

Non c’è spazio, in questa sede, di approfondire l’argomento “obiezione di coscienza”. E’ sicuramente un argomento molto ampio, anche per la molteplicità dei distinguo presenti fra i medici stessi.Di certo c’è solo che, in Italia e nel Mondo, la libertà di coscienza è messa in dubbio ogni giorno con maggior ostinazione, ed è sempre meno tutelata.



26 settembre 2010
Marco Gabrielli
(per "Vita Nuova"
settimanale della diocesi di Trieste)

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