Commento alla sentenza del TAR della Puglia
sull'esclusione dei medici obiettori dai bandi di concorso
Come
gia accennato sul numero di Vita Nuova della scorsa settimana, il TAR
della Puglia, con la sentenza n. 3477 del 14 settembre ha annullato la
delibera della Giunta regionale della Puglia n.753 del 15 marzo 2010
che sanciva di fatto l’esclusione degli obiettori di coscienza
dai bandi per i consultori.
Inizialmente
la sentenza è stata accolta con favore negli ambienti
“pro-life” e cattolici. Apprezzamento per la sentenza
è stato espresso, ad esempio, dal presidente del Movimento per
la Vita Carlo Casini che ha affermato che “la sentenza può
costituire un punto di partenza per quella riforma a livello nazionale
e regionale dei consultori familiari, da tempo proposta dal Movimento
per la Vita, che riporti questi organismi alla loro funzione: la
protezione del diritto alla vita dei nascituri mediante il consiglio e
l’aiuto orientati univocamente verso la prosecuzione della
gravidanza”.
Dopo
attenta rilettura della sentenza, però, è emersa una
certa critica alla sentenza perché lascia aperta la
possibilità ad interpretazioni che mettono in dubbio il ruolo e
la libertà di azione dell’obiettore.
Fra
chi esprime alcune perplessità c’è il ginecologo
Nicola Natale che in una nota afferma che la sentenza, da un lato
annulla i provvedimenti della Giunta regionale pugliese riconoscendoli
discriminatori, dall’altro sembra negare la possibilità
all’espletamento dell’obiezione da parte di un medico
operante in un consultorio posto che nei consultori non si eseguono
materialmente aborti. Nel testo della sentenza, ad esempio, si legge
che: "...ne consegue che anche il medico obiettore legittimamente
inserito nella struttura del Consultorio è comunque tenuto
all'espletamento di quelle attività istruttorie e consultive
(come ad esempio il rilascio del documento attestante lo stato di
gravidanza di cui all'art.5)”. Il dott. Natale fa notare che
“Firmare un certificato di aborto non è un atto puramente
formale.”
Alcuni
giuristi cattolici ancora giungono alla conclusione che la sentenza sia
“luciferina” perché dice: "Vuoi lavorare nei
Consultori? Benissimo, ne hai diritto, ma lì devi - devi! -
partecipare alla procedura che porterà all'aborto, magari
limitandoti a firmare il certificato necessario per poter abortire".
Anche
il rifiuto da parte dei medici obiettori operanti nei consultori di
effettuare altre azioni ad effetto potenzialmente o palesemente
abortivo quali, ad esempio, la prescrizione della “pillola del
giorno dopo” o l’inserimento degli “IUD”
(spirale) sono messe in dubbio nella sentenza. Se interpretata in un
certo modo la sentenza sembrerebbe togliere ogni possibilità al
medico obiettore di rifiutarsi di svolgere queste azioni.
Nella
sua nota il dott. Natale afferma: “Credo che quanto accaduto sia
un motivo in più dunque per chiederci che significato oggi abbia
la nostra obiezione, a che cosa sia stata ridotta, che cosa siamo
costretti a fare nei nostri reparti, pur essendo obiettori.”
Non
c’è spazio, in questa sede, di approfondire
l’argomento “obiezione di coscienza”. E’
sicuramente un argomento molto ampio, anche per la molteplicità
dei distinguo presenti fra i medici stessi.Di certo c’è
solo che, in Italia e nel Mondo, la libertà di coscienza
è messa in dubbio ogni giorno con maggior ostinazione, ed
è sempre meno tutelata.
26 settembre 2010 |
Marco Gabrielli
(per "Vita Nuova"
settimanale della diocesi di Trieste) |